Art. 6.

      1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi, qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto agli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà, provvedendo alla nomina di un tutore».